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Gara #255

S07 - Full Service e prestazioni di riparazione di atti vandalici e/o sinistri su autobus Iveco Urbanway
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Informazioni appalto

06/03/2024
Aperta
Servizi
€ 30.167.800,00
MARTINOLI ALESSANDRO

Categorie merceologiche

50113 - Servizi di riparazione e manutenzione di autobus

Lotti

1
B0A9B69572
Qualità prezzo
S07 - FULL SERVICE E PRESTAZIONI DI RIPARAZIONE DI ATTI VANDALICI E/O SINISTRI SU AUTOBUS IVECO URBANWAY
Servizio di manutenzione Full Service e prestazioni di riparazione di atti vandalici e/o sinistri su autobus IVECO Urbanway nelle versioni diesel 12 metri (Gruppo 1) e ibrida 18 metri (Gruppo 2)
€ 19.517.184,11
€ 10.605.375,89
€ 45.240,00

Scadenze

23/05/2024 13:00
07/06/2024 13:00
11/06/2024 09:30

Allegati

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2.33 MB
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03/05/2024 08:31
698.00 kB

Chiarimenti

07/03/2024 10:29
Quesito #1
Con la presente, si chiede, cortesemente, di chiarire, quanto richiesto a pag. 12, nel punto 7.2 del Disciplinare di gara, in particolare

“Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 7.1.1 lettera Q, la stessa deve essere fornita come di seguito:
- in caso di ATI già costituita, resa dalla sola mandataria;
- in caso di ATI non ancora costituita, resa da tutte le Imprese dell’ATI costituenda, indicando un unico indirizzo PEC”

Requisiti di partecipazione in caso di ATI.
L’Associazione di Imprese nel suo complesso dovrà soddisfare la totalità dei requisiti richiesti, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare secondo quanto dichiarato.
Il requisito di cui al punto 6.1.5 dovrà essere posseduto da una delle società dell’ATI, mentre i requisiti di cui ai punti 6.1.6. e il 6.1.7 dovranno essere posseduti dalla mandataria.

In quanto i punti sopra evidenziati in grassetto, non trovano riscontro nel disciplinare.
14/03/2024 09:34
Risposta
Prendere visione del documento Precisazioni 1 nella sezione Allegati
26/03/2024 09:30
Quesito #2
Richiesta proroga scadenza termine presentazione offerta Gara S07 - Full Service e prestazioni di riparazione di atti vandalici e/o sinistri su autobus Iveco Urbanway

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 19 aprile 2024, si presenta formale istanza di proroga del termine per la presentazione delle offerte per le ragioni che si vanno qui di seguito ad illustrare:
Vista la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime;
Viste le diverse competenze necessarie per allestire un’organizzazione idonea ed efficiente per poter garantire, in caso di aggiudicazione, il raggiungimento di tutti gli obbiettivi illustrati nella documentazione di gara;
Vista la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica;
Vista l’opportunità di organizzare la compagine di imprese più idonea a rispondere alle richieste dell’Ente in considerazione delle diverse componenti del servizio da fornire;
Vista, da ultima, la concomitanza delle festività Pasquali con il periodo di esecuzione dei sopralluoghi e delle richieste di chiarimento; inoltre della Festa della Liberazione e di Tutti i Lavoratori immediatamente successive alla data prevista per la seduta pubblica di valutazione delle offerte;
Tanto visto e considerato, riteniamo opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte congruo per l’importanza e la complessità dell’appalto.
Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alle date previste del 29.03 (per le richieste di chiarimento) e 19.04 per la presentazione delle offerte.
08/04/2024 10:45
Risposta
Prendere visione del documento Precisazioni 2 e Proroga nella sezione Allegati
26/03/2024 11:00
Quesito #3
Con la presente, si chiede, cortesemente, di chiarire, quanto richiesto a pag. 12, nel punto 7.2 del Disciplinare di gara, in particolare

“Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 7.1.1 lettera Q, la stessa deve essere fornita come di seguito:
- in caso di ATI già costituita, resa dalla sola mandataria;
- in caso di ATI non ancora costituita, resa da tutte le Imprese dell’ATI costituenda, indicando un unico indirizzo PEC”


In quanto il punto 7.1.1 Lettera Q, sopra evidenziato in grassetto, non trova riscontro nel disciplinare.
08/04/2024 10:46
Risposta
Prendere visione del documento Precisazioni 2 e Proroga nella sezione Allegati
26/03/2024 12:15
Quesito #4
Con la presente, si chiede, cortesemente, di eliminare le parole “che in alta”, da quanto previsto alla pag. 8 nel punto 7.1.1. c) ii e nel punto 7.1.1. c) iii, che di seguito, per semplicità, si riportano:

“avere eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione della presente procedura di gara, servizi di full service, inteso come almeno il complessivo degli interventi di manutenzione programmata ed a guasto così come previsto dal costruttore del veicolo, la manutenzione degli pneumatici, dell’impianto di climatizzazione e dei componenti elettrici sia in bassa che in alta tensione, di carrozzeria, su flotte di veicoli su gomma in servizio di TPL e/o gran turismo, categoria M3, composte mediamente da almeno 150 veicoli di cui almeno 80 in servizio presso il medesimo committente, ed almeno 50 ibridi (per questi ultimi il servizio di full service dovrà riguardare le attività di meccatronica).
Dovrà, altresì, essere dichiarato il “buon esito” dei contratti che precedono”


“avere eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione della presente procedura di gara, servizi di full service, inteso come almeno il complessivo degli interventi di manutenzione programmata ed a guasto così come previsto dal costruttore del veicolo, la manutenzione degli pneumatici, dell’impianto di climatizzazione e dei componenti elettrici sia in bassa che in alta tensione, di carrozzeria, su flotte di veicoli su gomma in servizio di TPL e/o gran turismo, categoria M3 per un importo complessivo pari a € 15.000.000,00 + IVA.
Dovrà, altresì, essere dichiarato il “buon esito” dei contratti che precedono.”


In quanto l’oggetto di gara riguarda la manutenzione di veicoli misti, e pertanto la manutezione dei componenti elettrici in alta tensione è intrinseca solo ed esclusivamente agli autobus ibridi e/o elettrici e non certo quelli a motore termico e/o a combustione.
Tale oggettiva considerazione è rafforzata anche dal fatto che l’esperienza di Full service, nello specifico la manutenzione dei componenti elettrici ad alta tensione, è già garantita dal fatto che bisogna comunque dimostrare di aver eseguito manutenzione meccatronica di “almeno 50 ibridi (per questi ultimi il servizio di full service dovrà riguardare le attività di meccatronica)”.
08/04/2024 10:47
Risposta
Prendere visione del documento Precisazioni 2 e Proroga nella sezione Allegati
26/03/2024 12:34
Quesito #5
Con la presente, si chiede, cortesemente, di chiarire, come verranno attribuiti, nella valutazione dell’offerta tecnica, i punteggi relativi al possesso delle “certificazioni rilasciate da Enti di accreditamento - ISO 14001 e SA8000”, nel caso di partecipazione in RTI.

Precisamente, si chiede di chiarire se i punteggi in questione saranno attribuiti, in caso di RTI, se il possesso delle certificazioni richieste, siano in capo a tutti i componenti dell’RTI, o solo in capo alla mandataria o basta che il possesso sia dimostrato nel suo complesso e pertanto da uno dei componenti del raggruppamento.
08/04/2024 10:48
Risposta
Prendere visione del documento Precisazioni 2 e Proroga nella sezione Allegati
19/04/2024 13:50
Quesito #6
In riferimento alla gara in oggetto, si prega di voler cortesemente fornire i seguenti chiarimenti sul Disciplinare di gara:

a) Con riferimento al punto 1. OGGETTO DELL’APPALTO - Oneri di percorrenza - Gruppo 2: IVECO Urbanway – ibridi 18 metri: l’importo qui indicato di € 4.396.200,00 + IVA per manodopera, potrebbe essere invece di € 4.706.520,00 + IVA, considerando che la quota di manodopera degli oneri di percorrenza del 1 anno di servizio debba essere pari a 611.520.00 e non 301.200 come indicato nel computo metrico estimativo (nel rispetto della proporzione del 35% confermata nel computo stesso dal 2° al 6° anno di servizio)?



b) Con riferimento al punto 7.1.2 lettera B., potrebbe esserci un refuso, per cui il testo dovrebbe essere “di avere la capacità di assicurare che giornalmente il numero dei veicoli in rientro dal servizio sia inferiore o uguale a 6” anziché “di avere la capacità di assicurare che giornalmente il numero dei veicoli in rientro dal servizio sia inferiore a 6”?

c) In merito alle percorrenze medie annue per veicolo (Disciplinare di Gara - punto 1 – Oggetto dell’appalto, in assenza di ulteriori indicazioni specifiche all’interno della ST 5000666_03 e nello Schema di Contratto (Artt. 5.2.1 e 12), si richiede quale sia la tolleranza all’interno della quale è necessario operare le stime di calcolo dei costi di gestione della flotta veicolare.
In assenza di una chiara indicazione (come ad esempio ±10%) il fornitore del servizio non può disporre di ragionevoli elementi oggettivi e previsionali, indispensabili anche nei rapporti contrattuali con eventuali subappaltatori.
Si richiede, pertanto, di chiarire se in caso di una riduzione delle percorrenze effettive al di sotto del 90% rispetto a quelle preventivare, verrà comunque riconosciuto al fornitore il corrispettivo economico dovuto sino al valore del 90% delle percorrenze preventivate.
Lo stesso dicasi per le percorrenze superiori a quelle preventivate, che dovrebbero essere riconosciute all’Operatore Economico nella misura del canone chilometrico previsto contrattualmente.
23/04/2024 11:30
Risposta
Prendere visione del documento Precisazioni 3 nella sezione Allegati
22/04/2024 09:54
Quesito #7
Nello schema di contratto all’art. 12 “Percorrenze e conguaglio” viene indicato di fare riferimento a quanto indicato nelle ST Atm.
In considerazione del fatto sia che nel ST Atm non si è riscontrato alcun riferimento a tale questione, che la definizione delle relative percorrenze medie unitamente ai relativi conguagli nel caso di riduzione delle percorrenze effettive e consuntivate rispetto a quelle previste, riveste ragionevole elemento di oggettività al fine di pianificare una seria e attenta offerta, si chiede, cortesemente, precisazione nel merito.
23/04/2024 11:31
Risposta
Prendere visione del documento Precisazioni 3 nella sezione Allegati
22/04/2024 10:36
Quesito #8
Relativamente al possesso delle certificazioni (UNI EN ISO 14001 e SA8000) rilasciate da Enti di Accreditamento, avente quale campo di applicazione pertinente con l’attività di Full service, avente le caratteristiche specificate nelle ST in argomento, richiesto ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio previsto nella valutazione dell’offerta tecnica (punto 8.1 del Disciplinare di gara), si chiede cortesemente di chiarire se il campo di applicazione sia quello più volte specificato negli atti di gara cioè quello relativo a servizi di full service inteso quale complessivo degli interventi afferenti tutte le categorie previste per la manutenzione, cioè la meccatronica, la carrozzeria e il gommista.

23/04/2024 11:31
Risposta
Prendere visione del documento Precisazioni 3 nella sezione Allegati
22/04/2024 10:52
Quesito #9
La Stazione Appaltante, premesso che nel determinare l’importo posto a base di gara, ha individuato, nel Computo metrico estimativo, il costo della manodopera per il primo anno contrattuale per i 120 autobus ibridi Urbanway 18 metri, la cifra di € 301.200,00 pari al 17% della stima totale.
In considerazione del fatto che tale stima risulta essere diversa oggettivamente da quella ipotizzata nel restante degli anni, cioè quella costante del 35%, si chiede, cortesemente, precisazioni nel merito.
23/04/2024 11:32
Risposta
Prendere visione del documento Precisazioni 3 nella sezione Allegati
22/04/2024 11:07
Quesito #10
Nel caso di partecipazione in RTI, gli argomenti da dettagliare, quale predisposizione della Proposta concettuale prevista, come sviluppo obbligatorio per i vari componenti dell’RTI, al punto 4.2 delle ST, si chiede, cortesemente, di chiarire, se la stessa deve rientrare in un’unica proposta concettuale, presentata tramite un’uinica relazione composta di minimo 6 facciate massimo 10 con carattere Verdana 10 ed interlinea 1,5, o da tante proposte concettuali per ogni componente dell’RTI, avente ognuna le stesse caratteristiche?
23/04/2024 11:32
Risposta
Prendere visione del documento Precisazioni 3 nella sezione Allegati
22/04/2024 12:30
Quesito #11
Con la presente, si chiede, cortesemente, di chiarire se per veicoli ibridi (indicati sia nel punto 7.1.1. c) ii e nel punto 7.1.1. c) iii,) possano rientrare anche i filobus.
23/04/2024 11:32
Risposta
Prendere visione del documento Precisazioni 3 nella sezione Allegati
23/04/2024 09:10
Quesito #12
Premesso che il disciplinare di gara (punto 8.1.) quanto all’attribuzione del punteggio economico prevede per 2 punti su 30 l’utilizzo di una formula matematica lineare che prevede al maggiore ribasso l’attribuzione del punteggio massimo di 2 punti e agli altri ribassi l’attribuzione di un punteggio più basso in proporzione allo scarto percentuale rispetto al maggior ribasso. Per i restanti 28 punti è invece previsto l’attribuzione di un punteggio predeterminato e fisso, del tutto svincolato dal divario intercorrente tra la prima migliore offerta economica, la seconda, etc e con l’ulteriore particolarità che tutte le offerte economiche che si collocano dalla sesta posizione a scendere ottengono il medesimo punteggio economico.

Premesso che il Bando Tipo ANAC n. 1/2023 al paragrafo 18.3. (METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA) indica diverse formule che possono essere discrezionalmente prescelte dalla stazione appaltante ai fini dell’attribuzione del punteggio economico e, segnatamente, Formula con interpolazione lineare, Formula “bilineare”, altra Formula non lineare/indipendente prescelta discrezionalmente dalla stazione appaltante.

Premesso che nel caso di specie non è stata fissata una formula c..d. “indipendente” (cioè una formula che assegna all’offerta di ciascun concorrente un punteggio che non dipende dalle offerte presentate dagli altri) ma una formula interdipendente che assegna all’offerta di ciascun concorrente un punteggio che dipende anche dalle offerte presentate dagli altri concorrenti e soprattutto dalla migliore offerta.

Considerato che nelle formule indipendenti è possibile calcolare ex ante il punteggio che si consegue formulando una determinata offerta (senza conoscere, ovviamente, le offerte che formuleranno gli altri concorrenti)

Considerato che nelle formule dipendenti, invece, non è possibile il calcolo ex-ante dell’attribuzione del punteggio

Considerato che il disciplinare utilizza una formula interdipendente con punteggio predefinito che è del tutto svincolato dall’interdipendenza tra i valori numerici delle offerte ed è invece collegato alla mera graduazione delle stesse, con la conseguenza (che appare abnorme) che chi si colloca al secondo posto in graduatoria consegue un punteggio inferiore di 8 punti rispetto al primo in graduatoria anche se la differenza tra le due offerte è di un euro.

Considerato che questo porta alla conseguenza che un significativo divario di punteggio tecnico (fino ad 8 punti) potrebbe essere colmato, in modo del tutto casuale, anche in presenza di offerte economiche separate da un divario economicamente non significativo (in ipotesi anche un euro) con evidente alterazione della razionalità del confronto concorrenziale.

A titolo d’esempio si confronti la seguente ipotesi, per semplicità, alla presenza di due sole offerte:

OPERATORE A è DISPONIBILITA’ 90% ; RIENTRI 4+4 (LOTTO 1+2) ; 27.500.000 EURO è 30 + 26 + 20 = 76 punti (oltre gli altri disponibili che ipotizziamo uguali all’OPERATORE B)

OPERATORE B è DISPONIBILITA’ 88% ; RIENTRI 6+6 (LOTTO 1+2) ; 27.499.000 EURO è 26 + 22 + 28 = 76 punti (oltre gli altri disponibili che ipotizziamo uguali all’OPERATORE A)

In questa situazione, l’operatore A (che offre un livello di servizio tecnico e operativo sensibilmente migliore – per almeno 1400 veicoli disponibili in più all’anno e altrettanti rientri dalla linea in meno) vede vanificato il risultato dall’offerta economica dell’operatore B per un solo euro di differenza sul canone chilometrico proposto.

SI CHIEDE DI CHIARIRE, se la modalità di attribuzione dei punteggi economici previste al punto 8.1. del disciplinare e dunque l’attribuzione di un divario di punteggio tra primo e secondo di 8 punti (così come le ulteriori graduazioni) trovi applicazione anche nel caso di divario economico tra le offerte non significativo economicamente (analoghe all’esempio sopraindicato) e possa così colmare un divario di punteggio tecnico tra le due migliori offerte fino a 8 punti. Potrebbe rilevarsi, in tale caso, un rischio di mancata garanzia di un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, come prevede l’art 108, comma 4, del dlgs 36/2023

03/05/2024 08:31
Risposta
Prendere visione del documento Modifica-Riapertura termini e Precisazioni 4 nella sezione Allegati
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