Pubblicato
Azienda Trasporti Milanesi
Gara #2798
U10 - FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONEInformazioni appalto
01/07/2025
Aperta
Forniture
€ 25.998.840,00
MARTINOLI ALESSANDRO
Categorie merceologiche
091341
-
Carburante diesel
Lotti
1
B76F92D022
Solo prezzo
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 1
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 1
€ 8.990.800,00
€ 0,00
€ 0,00
2
B76F92E0F5
Solo prezzo
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 2
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 2
€ 3.325.000,00
€ 0,00
€ 0,00
3
B76F92F1C8
Solo prezzo
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 3
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 3
€ 9.150.400,00
€ 0,00
€ 0,00
4
B76F93029B
Solo prezzo
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 4
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 4
€ 199.500,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
21/07/2025 17:30
04/08/2025 13:00
05/08/2025 09:30
Allegati
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58.05 kB | |
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144.74 kB | |
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231.92 kB | |
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196.61 kB | |
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271.46 kB | |
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551.04 kB | |
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451.45 kB |
Chiarimenti
03/07/2025 15:14
Quesito #2
Domanda 1: Con riferimento al disciplinare di gara, punto c.1) "di aver eseguito, con buon esito, a dimostrazione della capacità tecnico-professionale, nei 10 (dieci) anni antecedenti alla data di indizione della presente procedura di gara, contratti analoghi a quello cui è finalizzata la procedura di gara stessa, e quindi contratti di fornitura di gasolio per autotrazione per un importo complessivo non inferiore a euro 20.000.000,00 + IVA;" siamo a richiedere se la condizione può essere soddisfatta anche all'interno di un arco temporale più ristretto. Più nello specifico, se la condizione può essere soddisfatta tramite forniture avvenute nel corso del 2024.
10/07/2025 14:13
Risposta
Risposta 1: Si conferma. Il requisito deve essere soddisfatto nell’arco temporale massimo di 10 (dieci) anni antecedenti alla data di indizione della procedura.
03/07/2025 16:23
Quesito #3
Domanda 2: In relazione alla procedura di gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) si chiede conferma che il mero trasporto del prodotto non sia da considerare subappalto
2) si chiede se i requisiti relativi alla capacita' dei depositi di cui ai punti c.2 e c.5 del disciplinare di gara debbano essere soddisfatti con un unico deposito ciascuno oppure con la somma di piu' depositi.
1) si chiede conferma che il mero trasporto del prodotto non sia da considerare subappalto
2) si chiede se i requisiti relativi alla capacita' dei depositi di cui ai punti c.2 e c.5 del disciplinare di gara debbano essere soddisfatti con un unico deposito ciascuno oppure con la somma di piu' depositi.
10/07/2025 14:13
Risposta
Risposta 2:
1) L’attività di trasporto del gasolio presso i depositi ATM indicati negli atti di gara è meramente strumentale alla realizzazione della prestazione oggetto del presente appalto. Pertanto, l’attività di trasposto e consegna ad opera di vettori diversi dal concorrente non rientra nel subappalto, fermo restando che è obbligo del concorrente garantire che il trasporto del gasolio sia sempre svolto in maniera adeguata, in totale sicurezza ed in conformità al vigente contesto normativo.
2) I requisiti relativi alla capacità di stoccaggio richiesta ai punti 7.1.1 c.2) e c.5) del disciplinare di gara dovranno riguardare un singolo deposito, e quindi una singola licenza, anche con più serbatoi che concorrano a dimostrare quanto complessivamente richiesto. Ai fini della dimostrazione del requisito non sono ammessi gli stoccaggi in rete.
1) L’attività di trasporto del gasolio presso i depositi ATM indicati negli atti di gara è meramente strumentale alla realizzazione della prestazione oggetto del presente appalto. Pertanto, l’attività di trasposto e consegna ad opera di vettori diversi dal concorrente non rientra nel subappalto, fermo restando che è obbligo del concorrente garantire che il trasporto del gasolio sia sempre svolto in maniera adeguata, in totale sicurezza ed in conformità al vigente contesto normativo.
2) I requisiti relativi alla capacità di stoccaggio richiesta ai punti 7.1.1 c.2) e c.5) del disciplinare di gara dovranno riguardare un singolo deposito, e quindi una singola licenza, anche con più serbatoi che concorrano a dimostrare quanto complessivamente richiesto. Ai fini della dimostrazione del requisito non sono ammessi gli stoccaggi in rete.